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La norma armonizzata EN 81-21

 In Norme

norma armonizzata EN 81-21

Di Giovanni Varisco

(Articolo apparso per la prima volta su Elevatori Magazine n. 1 2018)

La norma armonizzata EN 81-21 ha iniziato i suoi primi passi più di 20 anni fa in concomitanza con la stesura delle prime norme armonizzate EN 81-1 e EN 81-2 e come conseguenza della pubblicazione e dell’entrata in vigore della Direttiva Ascensori 95/16 CE.

La noma era inizialmente classificata come EN 81-11 e tale indicazione è stata successivamente modificata in EN 81-21 a seguito di una riorganizzazione della numerazione di tutte le norme della famiglia EN 81 delle quali il presente articolo rappresenta il primo di una serie che si svilupperà nei numeri 2018 di Elevatori Magazine.

La EN 81-21 è stata preparata e portata a termine nella sua stesura definitiva lungo un arco di diversi anni che ha visto la conclusione nel 2009 con la sua pubblicazione a livello europeo da parte del CEN (Comitato europeo di normalizzazione) per il suo ingresso successivo nella raccolta di norme nazionali dei vari Stati membri.

La norma è stata preparata e portata alla sua armonizzazione a livello europeo come conseguenza di un mandato della Commissione europea al CEN al fine di stabilire regole che consentissero l’installazione di ascensori nuovi aventi sicurezza certa di funzionamento pur dovendo fare i conti con limitazioni geometriche e strutturali presentate da edifici esistenti eventualmente da secoli – e non modificabili per il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle norme generali come le EN 81-1 ed EN 81-2.

L’obiettivo chiaro e dichiarato era quello di garantire l’accessibilità anche agli edifici esistenti consentendo a qualunque persona – anche se affetta da problemi per esempio di mobilità – di raggiungere i piani elevati senza dovere salire lungo le scale con il risultato di mantenere il valore degli appartamenti a quote superiori.

Il tutto senza ledere le esigenze di sicurezza degli utenti e degli addetti ai lavori mantenendole inalterate e, se del caso, a un livello ancora superiore.

Applicazione della EN 81-21

Trovandosi di fronte al problema dell’installazione di un ascensore nuovo in un edificio già esistente il proprietario dell’edificio e l’installatore prescelto per la realizzazione dell’impianto devono iniziare un percorso logico che parte dal considerare se nell’edificio è possibile installare un ascensore conforme alla norma EN 81-1 o EN 81-2 (a seconda che la scelta sia caduta su un ascensore elettrico o idraulico).

Se nulla osta a tale realizzazione la norma EN 81-21 non deve essere applicata mentre lo deve in caso contrario con l’obbligo di comunque rispettare le norma EN 81-1 o EN 81-2 laddove ciò sia possibile e ricorrendo alla norma EN 81-21 solo per i casi di impossibilità di conformità alle norme generali.
Alla data odierna la EN 81-21 mantiene la versione pubblicata nel 2009 che tuttavia è in corso di modifica per tenere conto delle novità introdotte dalle norme EN 81-20:2014 e EN 81-50:2014.

Contenuti tecnici

Mi è impossibile descrivere in dettaglio i contenuti della norma dovendo rimanere per esigenze della rivista in uno spazio abbastanza limitato. Mi limiterò a sottolineare come la norma abbia dato attenzione particolare al problema delle dimensioni degli spazi liberi a disposizione del manutentore alle due estremità del vano di corsa (testata per la parte superiore e fossa del vano di corsa per la parte inferiore).

Se le dimensioni dal vano sono insufficienti a garantire gli spazi di sicurezza precedentemente descritti, i medesimi non esistono durante il
funzionamento normale dell’ascensore che potrebbe arrestarsi a pochi centimetri dal soffitto del vano o dal suo pavimento.

Come è stato risolto il problema di avere comunque spazi di sicurezza che in realtà non esistono in modo costante o per meglio dire permanente?
La soluzione è stata concettualmente semplice ma non altrettanto dal punto di vista pratico.

La logica adottata è stata quella di fare sì che in ogni occasione di ingresso di un manutentore nel vano di corsa gli spazi di sicurezza necessari sono creati automaticamente mediante dispositivi sempre meccanici che impediscono al manutentore di salire oltre il “livello di guardia” quando si trova sul tetto della cabina.

In analogia la stessa situazione si verifica nella parte bassa e la logica di realizzazione della sicurezza non differisce da quella adottata per la testata.
Non continuo oltre e segnalo che altre limitazioni esistenti nell’edificio possono essere superate con opportune misure di protezione. Mi riferisco alle altezze del locale del macchinario e delle porte di piano che, se realizzate con altezza ridotta, devono offrire rivestimenti soffici per diminuire le conseguenze di urti del capo che dovrebbero essere limitati al minimo grazie a indicazioni di pericolo rivolte a utenti e addetti ai lavori.

Differenze negli Stati membri

La norma EN 81-21 non può essere applicata allo stesso modo nei vari Stati membri dell’Unione europea in quando la Direttiva Ascensori (punto 2.2 dell’Allegato I) sottopone la realizzazione di ascensori con spazi di sicurezza ridotti in testata e in fossa alle prescrizioni nazionali.

È bene ricordare che nel nostro Paese una installazione siffatta è soggetta al cosiddetto “accordo preventivo” che deve transitare attraverso una verifica di un Organismo notificato secondo la Direttiva Ascensori.

Leggi anche:

Ascensori inclinati, la norma EN 81-22 – Prima parte

Ascensori inclinati, la norma EN 81-22 – Seconda parte

Ascensori inclinati, la norma EN 81-22 – Terza Parte

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