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Piattaforme elevatrici e montascale

 In Tecnica

In un periodo come quello attuale, in cui l’età della popolazione va continuamente crescendo, l’utilizzo dei prodotti dedicati alle persone con mobilità ridotta diventa sempre più importante. Le piattaforme elevatrici e i montascale stanno infatti conoscendo un momento di diffusione sempre più grande, non solo come mezzi da utilizzare da persone con disabilità, ma anche e sempre di più per l’utilizzo da parte di persone anziane che presentino problemi di mobilità.

I MONTASCALE

Si tratta del dispositivo che da più tempo è sul mercato. In Inghilterra già venivano installati montascale prima della Seconda Guerra mondiale. Attualmente in Europa la produzione di montascale è di alcune decine di migliaia di pezzi l’anno. La parte del leone è rappresentata dai montascale con poltroncina utilizzati in case private e utilizzati prevalentemente da persone anziane con problemi di mobilità. La crescita del mercato di questi dispositivi è stata forte negli ultimi dieci anni. Ci sono poi i montascale con piattaforma, utilizzati sia in abitazioni private sia in luoghi aperti al pubblico (negozi, uffici, stazioni ecc.), che vengono utilizzati per il superamento di barriere architettoniche da parte di persone che utilizzano la carrozzina (manuale o elettrica) per i loro spostamenti. La diffusione di questi dispositivi si è mantenuta costante negli ultimi dieci anni e non ha avuto forti incrementi, a differenza dei montascale con poltroncina.

I montascale sono “macchine” e ricadono nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42 a patto che la loro velocità non superi 0.15 m/s. Se superassero tale velocità, sarebbero inquadrati nella Direttiva Ascensori. In realtà non si conoscono casi di montascale che superino la velocità di 0.15 m/s, quindi si può dire che ricadono tutti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine.
I montascale hanno avuto per molti anni, anche prima dell’avvento delle direttive europee, delle norme nazionali specifiche emesse da vari organismi di standardizzazione di vari Stati europei. L’Italia ha probabilmente il merito di avere varato fin dal 1989 una legge sul superamento delle barriere architettoniche (la Legge 13-1989) in anticipo sulla quasi totalità dei Paesi europei e il D.M. 236, sempre del 1989, che fornisce le specifiche tecniche da utilizzare per il superamento delle barriere architettoniche e in particolare le specifiche tecniche per i montascale. Poco tempo dopo, nel 1991, è stata emessa le norma UNI 9801 contenente le specifiche tecniche da osservare per i montascale.

Sono poi stati intrapresi, e ultimati, altri lavori normativi in ambito internazionale (norma ISO 9386-1 del 2000) e in ambito europeo (norma EN 81-40 del 2008). In ambito europeo, per i costruttori di montascale c’era l’esigenza di avere una norma europea armonizzata che desse la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine e quindi desse le specifiche e le soluzioni tecniche costruttive, avvalorate da un’analisi dei rischi condotta in relazione ai RES della Direttiva Macchine.

La norma EN 81-40 (ora anche nella sua traduzione italiana come UNI EN 81-40) ha sicuramente rappresentato un grande passo avanti per il mercato, consentendo di superare le svariate norme nazionali che ancora, inopinatamente, venivano osservate in vari Paesi europei. Il percorso normativo non si è fermato e la norma EN 81-40 è stata ultimamente oggetto di una revisione, tuttora in corso, con lo scopo di adeguare i requisiti normativi allo stato dell’arte della tecnica costruttiva dei montascale.

Ricordiamo per correttezza che anche le norme europee armonizzate non devono essere obbligatoriamente osservate, in quanto è la conformità alla Direttiva che deve essere garantita obbligatoriamente. Esse però rappresentano un riferimento di grandissima importanza per il costruttore che deve valutare la conformità alla Direttiva: attenendosi alla norma armonizzata, egli avrà la presunzione di conformità alla Direttiva Macchine. Volendo riassumere le caratteristiche di un moderno montascale possiamo dire che:
Le direttive di riferimento dovranno essere la Direttiva Macchine 2006/42, la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30) e la Direttiva Bassa Tensione (2014/35).
I principali dispositivi di sicurezza di cui i montascale dovranno essere dotati sono: interruttore a chiave, stop di emergenza, paracadute, limitatore di velocità, sensori anticollisione e, per i montascale con piattaforma, bandelle di accesso alla piattaforma e barre di protezione per il trasportato in carrozzina.

Naturalmente a seconda dei sistemi di trazione potranno esserci diversi requisiti, specifici del sistema di trazione utilizzato.

LE PIATTAFORME ELEVATRICI

Dagli anni Ottanta questo tipo di apparecchio di sollevamento ha cominciato a essere presente sul mercato italiano ed europeo. In Italia in particolare il D.M. 236 del 1989 (Regolamento di attuazione della Legge 13 del 1989 recante le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata) riporta le prime specifiche tecniche relative alle piattaforme elevatrici. Si tratta di poche righe (tuttora invariate) che rimandano alle specifiche del montascale, dove applicabili.
Le piattaforme elevatrici hanno sempre sofferto, loro malgrado, della somiglianza più o meno marcata con gli ascensori. Già nella norma EN 81-1 e 2 del 1987 si diceva che “tale norma può non essere applicata nel caso di installazione di ascensori che servano 2 sole fermate, di fabbricazione speciale destinati al trasporto della utenza impedita, con corsa non maggiore di 4 m e velocità non maggiore di 0.1 m/s in cui lo spostamento della cabina richieda pressione continua su di un pulsante”. Si trattava di una piattaforma elevatrice vista come sottospecie dell’ascensore.
La diffusione della piattaforma elevatrice è stata rapida nell’ultimo decennio con numeri che arrivano alle 20-25000 unità prodotte in Europa. I Paesi che vantano il maggior numero di costruttori sono Italia e Svezia.
Già con la Direttiva Macchine 89/392 le piattaforme elevatrici venivano posizionate nell’ambito di applicazione della Direttiva Macchine stessa. La Commissione europea dunque diede mandato al CEN di preparare norme europee armonizzate per questo prodotto (e per i montascale). Nel 1998, iniziarono i lavori di un Gruppo di lavoro del CEN per la preparazione delle norme (EN 81-40 per i montascale e EN 81-41 per le piattaforme elevatrici).
Chiariamo subito che sotto la definizione “piattaforma elevatrice” ricadono vari tipi di realizzazioni:

  • Piattaforme elevatrici con supporto del carico non completamente chiuso, pulsanti a uomo presente senza vano di corsa chiuso che servono normalmente un piano con altezze di sollevamento che arrivano a 3 metri, con velocità non superiore a 0.15 m/s;
  • Piattaforme elevatrici con supporto del carico non completamente chiuso, pulsanti a uomo presente con vano di corsa completamente chiuso, che servono più piani con altezze di sollevamento che possono arrivare a 13-14 metri, con velocità non superiore a 0.15 m/s.

Evidentemente l’altezza di sollevamento è limitata dalla velocità molto bassa e dai pulsanti a uomo presente. Tali caratteristiche renderebbero corse più elevate difficoltose da raggiungere per il tempo elevato (dato dalla bassa velocità) e per la necessità di mantenere il pulsante premuto per molto tempo. Le installazioni possono essere fatte sia in abitazioni private sia in posti pubblici e l’utilizzo è sempre destinato a persone con mobilità ridotta (come per i montascale, sempre più spesso, per persone anziane). Questo tipo di prodotto si adatta molto bene all’installazione in edifici esistenti (la quasi totalità delle installazioni) grazie alla sua versatilità e possibilità di “entrare” in spazi ridotti con una fossa di circa 140 mm e testata ridotta. Con l’introduzione della nuova Direttiva Macchine 2006/42, la linea di demarcazione tra Ascensori e Piattaforme elevatrici è diventata più chiara: gli apparecchi di sollevamento per il trasporto di persone, di persone e cose, soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s sono nello scopo della Direttiva Macchine. La nuova Direttiva Macchine 2006/42 ha introdotto un altro importante cambiamento: i dispositivi di comando dei movimenti di salita e discesa devono essere del tipo ad azione mantenuta, tranne quando lo stesso supporto del carico è completamente chiuso (chiuso con pareti, tetto, pavimento e porta in cabina. A questo proposito è ancora in atto una discussione sulla possibilità o meno di sostituire pareti e porte con barriere a fotocellule). La norma europea EN 81-41 tratta solamente il tipo di piattaforma “2” (vedi sopra) quindi sempre con pulsanti a uomo presente. Per ovviare a questa situazione, è iniziata la preparazione di una norma (EN 81-42 sarà la sua denominazione) che darà le specifiche per le piattaforme elevatrici in vano chiuso, con supporto del carico completamente chiuso e comandi non a uomo presente.
Dovrà iniziare anche la preparazione di norme che diano le specifiche anche per le piattaforme elevatrici di tipo “1”, anch’esse molto diffuse per il superamento di dislivelli contenuti.
Per finire, volendo anche in questo caso riassumere le caratteristiche di una moderna piattaforma elevatrice possiamo dire che:

  • Le direttive di riferimento dovranno essere la Direttiva Macchine 2006/42, la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30) e la Direttiva Bassa Tensione (2014/35).
  • I principali dispositivi di sicurezza di cui le piattaforme elevatrici dovranno essere dotati sono: interruttore a chiave, stop di emergenza, paracadute, limitatore di velocità, fotocellule per proteggere i lati senza pareti del supporto del carico e, per le piattaforme con comandi non a uomo presente e supporto del carico completamente chiuso, porte automatiche di piano e sul supporto del carico, con protezioni a fotocellule anti-schiacciamento con riapertura della porta.

Naturalmente, anche in questo caso, a seconda dei sistemi di trazione potranno esserci diversi requisiti, specifici del sistema di trazione utilizzato.

Di Marco Marchetti

Presidente EPSA- European Platform & Stairlift Association 

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