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Covid-19 e contratti commerciali internazionali

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di Simona Cardillo – Clicca qui e leggi la biografia dell’autrice
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Questo articolo è apparso sul n. 4/2021 di Elevatori Magazine.

Il Coronavirus sta mostrando i propri effetti sulle attività delle aziende, che dal 2020 si trovano a dover fronteggiare rallentamenti nella produzione, chiusure temporanee forzate e che devono gestire le relazioni con le controparti, soprattutto quelle transfrontaliere, rese particolarmente complicate dalla situazione di emergenza.

Oggetto del presente approfondimento è proprio quest’ultimo aspetto, ovvero le conseguenze dell’emergenza sanitaria (e delle connesse decisioni delle Autorità competenti) sulla capacità di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

Per accertare se vi siano diritti di recesso o se sia prevista la possibilità di appellarsi al concetto di forza maggiore per giustificare l’impossibilità di adempiere a obblighi contrattuali sarà necessario
esaminare il contratto stipulato tra le parti.

Molto spesso nei contratti commerciali internazionali è inserita la clausola di forza maggiore (anche detta ‘Force Majeure Clause’), la quale disciplina le ipotesi in cui intervenga una circostanza non imputabile alle parti, che comporti l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali (ad esempio scioperi, calamità naturali, guerre, ecc.). Al ricorrere di tali ipotesi, la parte inadempiente non sarà ritenuta responsabile.

simona cardillo

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È bene considerare che questo principio risulta spesso di difficile applicazione in quanto, anche laddove figuri la clausola, cosiddetta, di forza maggiore, bisognerà capire se questa è invocabile in relazione alla specifica fattispecie realizzatasi, essendo il concetto di ‘forza maggiore’ non univoco e quindi da valutare caso per caso.

E allora, il Coronavirus rientra tra le fattispecie coperte dalla ‘Force Majeure Clause’? In linea generale, epidemie e decisioni delle autorità sanitarie, in quanto fenomeni imprevedibili e sopravvenuti, esterni alla volontà delle parti, rientrano nella categoria giuridica della forza maggiore ma, ancora una volta, occorrerà fare riferimento allo specifico contratto e alla legge allo stesso applicabile.

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