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Ascensori antincendio e operazioni in caso di incendio – Prima parte

 In Norme

Di Giovanni Varisco

Articolo pubblicato su Elevatori Magazine 2019 Numero 1

Iniziamo con il presente articolo la trattazione di due norme europee armonizzate che hanno un’importanza fondamentale per gli ascensori che si trovano in edifici con rischio di incendio.
Si tratta della norma EN 81-72 (Regole di sicurezza per la costruzione e installazione di ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci – Ascensori antincendio) e della norma EN 81-73 (Regole di sicurezza per la costruzione e installazione di ascensori – Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci – Comportamento degli ascensori in caso di incendio).

Risulta immediatamente evidente come si tratti di norme armonizzate da applicare non per tutti gli ascensori bensì a quegli impianti di elevazione che devono essere sottoposti al rispetto di importanti prescrizioni antincendio che devono anche tenere conto delle varie legislazioni nazionali che sono tuttavia differenti da Stato membro a Stato membro dell’Unione europea. Terremo pure presenti le modifiche che sono state apportate ai requisiti della norma armonizzata EN 81-72 a seguito della pubblicazione delle norme EN 81-20 ed EN 81-50 ed inizieremo a concentrarci sulla EN 81-72 relativa agli ascensori antincendio (quelli impiegati dai pompieri nella loro attività).

Introduzione della norma

Nella sua introduzione la norma ricorda, come in tutte le altre norme europee armonizzate, che devono essere anticipatamente stipulati accordi tra il responsabile della costruzione e l’installatore dell’ascensore in particolare in relazione al suo
uso previsto e alle condizioni ambientali, alle interfacce con i sistemi di prevenzione incendio, alla strategia antincendio e alla gestione del fumo nonché dei materiali (acqua, eccetera) impiegati per l’estinzione delle fiamme, alla gestione dell’alimentazione elettrica normale e di quella di emergenza, ai comandi che devono essere resi disponibili nella cabina per i Vigili del Fuoco.

Campo di applicazione

E’ sempre importante, se non addirittura essenziale, leggere le indicazioni che la norma dà del proprio campo di applicazione. Il commento sembra superfluo ma in realtà è sempre fondamentale conoscere quando e perché si può o si deve applicate una norma tecnica armonizzata. Nel caso della norma EN 81-72 essa si applica se le caratteristiche dei vani di corsa e dei locali sono tali da impedire l’ingresso del fumo e del fuoco nel vano di corsa e negli spazi/locali del macchinario, se la struttura dell’edificio è tale da limitare l’afflusso di acqua al vano di corsa e se gli ascensori non sono da impiegarsi come vie o mezzi di fuga in caso di incendio. La norma EN 81-72 non copre l’installazione di ascensori in vani di corsa non completamente chiusi né riguarda le modifiche importanti apportate a un ascensore.

Le definizioni

Come in tutte le altre norme europee armonizzate le definizioni sono essenziali per apprendere il significato preciso dei termini impiegati nella norma stessa. Per “evacuazione (evacuation)” si intende il movimento ordinato e organizzato di persone che si trasferiscono da una situazione di pericolo verso un’area sicura posta nell’edificio. Per “fuoco (fire)” si fa riferimento a un materiale la cui combustione produce fiamme, calore e fumo. La norma definisce come “Sistema di controllo (control system)” il comportamento dell’ascensore che gestisce segnali di ingresso e di uscita in modo da fare funzionare nella maniera opportuna e desiderata i dispositivi interessati. Per “compartimento (fire compartment)” si considera una suddivisione fisica dell’edificio racchiusa tra muri, difese, porte e solai al fine di limitare la diffusione del fuoco e dei gas caldi all’interno dei locali. L’ascensore antincendio (firefighters lift)” è un ascensore che dispone di comandi, di protezioni e di segnalazioni che gli consentono di essere impiegato soltanto dagli addetti allo spegnimento dell’incendio (Vigili del Fuoco). La norma EN 81-72 definisce la “protezione contro il fuoco (fire protection)” come l’insieme delle misure necessarie per evitare la diffusione dell’incendio creando vie di fuga e determinando la resistenza al fuoco della struttura e dei materiali che la costituiscono.

La norma intende come “interruttore dell’ascensore antincendio (firefighters lift switch)” un interruttore posto al livello di intervento dei pompieri (e opzionalmente posto nella cabina dell’ascensore) che viene utilizzato per iniziare l’attività antincendio. Per “livello di intervento dei pompieri (fire service access level)” si intende il livello di intervento dei pompieri per l’attività di spegnimento e di lotta contro il fuoco.

La definizione di “area sicura (safe area)” si riferisce ad un’area protetta e sicura per l’accesso all’ascensore e l’uscita dall’ascensore. Tale area deve rimanere tale durante le operazioni antincendio
mantenendo la necessaria protezione contro il fuoco e lo sviluppo dei gas. Per “Sistema di Gestione dell’Edificio (Building Management System – BMS)” si intende, da parte della norma EN 81-72, un sistema in grado di assumere decisioni intelligenti sulla base delle informazioni ricevute.
I pericoli sign ifica tivi Un paragrafo della norma EN 81-72 fornisce l’elenco dei pericoli che la norma stessa ha preso in esame per definire le misure protettive da adottare. I pericoli sono stati individuati e trattati a seguito di una opportuna valutazione dei rischi e sono stati suddivisi in due tabelle riferite rispettivamente ai pericoli relativi all’ambiente interessato e all’ascensore stesso. I pericoli relativi all’ambiente interessato sono stati considerati come:

• fumo e fuoco introdotti nel vano di corsa e negli spazi del macchinario nonché nelle aree sicure;

• ascensore non utilizzabile durante l’attività antincendio;

• intervento dei pompieri oltre 2 minuti;

• flusso di acqua verificatosi nel vano di corsa;

• intrappolamento di persone in un’area sicura a causa di un guasto dell’ascensore;

• collasso della struttura prima del termine delle attività antincendio;

• ambiente nocivo per i pompieri;

• insufficienza o disposizione non corretta degli ascensori antincendio.

I pericoli relativi all’ascensore sono stati presi in esame come segue:

• pericoli generali relativi al funzionamento e all’uso degli ascensori;

• rischio di imprigionamento per le persone;

• intervento dei pompieri oltre 2 minuti;

• sovrapposizione e combinazione di diversi pericoli concomitanti;

• guasti o funzionamenti non corretti dell’ascensore;

• conseguenze di errori umani oppure di comportamenti umani (prevedibili)

• progettazione inadeguata dei comandi manuali oppure difetti nella loro collocazione e nella loro identificazione;

• marcatura non adeguata;

• guasto nel sistema dell’alimentazione elettrica.

La trattazione delle norme armonizzate EN 81-72 ed EN 81-73 proseguirà nel prossimo numero della rivista Elevatori e inizierà con la trattazione con la necessaria sintesi dei requisiti di sicurezza fissati dalla norma stessa in relazione agli ascensori impiegati nelle attività antincendio.

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